Un Dpcm di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comunicato Mef del 13 giugno) rinvia, infatti, all’8 luglioil termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Bypassata, quindi, anche nel 2013, la scadenza ordinaria del 16 giugno che quest’anno, cadendo di domenica, era slittata automaticamente al 17 giugno.
Nuovo appuntamento a largo raggio
In particolare, possono beneficiare del nuovo termine, oltre ai contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore, anche quelli che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) e coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi” – articolo 27 del Dl n. 98/2011).
C’è tempo fino all’8 luglio
I contribuenti destinatari della proroga possono, dunque, effettuare entro l’8 luglio, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti che, discendendo da Unico, erano in programma per il 17 giugno. Quindi, non solo le imposte sui redditi (Irpef e Ires), ma anche, ad esempio, l’imposta sostituiva sui canoni abitativi (“cedolare secca”) e le nuove Ivie e Ivafe, dovute, rispettivamente, sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Fino al 20 agosto, con maggiorazione
Chi decide di effettuare il pagamento tra il 9 luglio e il 20 agosto 2013, usufruendo quindi anche della “pausa” estiva prevista per i versamenti con scadenza compresa tra l’1 e il 20 agosto, dovrà aggiungere agli importi dovuti lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 12, comma 5, Dlgs 241/1997).