Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, fino al 31 dicembre 2013 sarà consentito utilizzare, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione.
È disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. La versione definitiva, come previsto dal provvedimento del 2 agosto, è stata aggiornata recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici (vedi articolo “Spesometro, più semplice comunicare i dati rilevanti” del 2 agosto 2013) .
Operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, Dl 78/2010)
A partire dall’1 gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Solo per quelle, per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, invece, la comunicazione è dovuta per operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva compresa.
In sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Con decorrenza 2014, invece, dovranno essere comunicate senza limiti di importo.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.
Esclusioni oggettive e soggettive
Sono escluse dall’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, in ottemperanza dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente. così come quelle che sono state già trasmesse all’Anagrafe tributaria.
Inoltre, sono escluse le importazioni e le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972. Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paese della black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
Mentre gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.
Con riguardo alle esclusioni soggettive, sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Sato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare. Per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list, è necessario indicare anche il mese o il trimestre. Per
gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Per le comunicazioni relative al 2012, i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile dovranno provvedere all’invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013, i “trimestrali” entro il 21 novembre 2013.
A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.