È finito il periodo di salvaguardia (che andava dal 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012). Da oggi si paga una sanzione se si trasferisce denaro contante superiore a 1000 euro.
Il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 201/2011 ha modificato la soglia pari a 2.500 euro, portandola appunto a 1.000 euro. Ora si configura una violazione se il trasferimento venga ‘‘effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro’’.
Quindi anche il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a 1.000 euro.
Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito nel caso di importi superiori a 50.000 euro, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro.
Si rammenta infine che, come previsto dall’art. 60, comma 2, D.Lgs. n.231/2007, per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000 è possibile utilizzare l’oblazione ex art. 16, legge n. 689/81 che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 20.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 800 (40.000 x 2%).