Modello 730/2025: novità sulla Dichiarazione delle criptovalute nel quadro T

da | Mar 31, 2025 | Fiscale

La dichiarazione delle criptovalute è destinata a cambiare con l’introduzione del nuovo Modello 730/2025. Tra le principali novità troviamo il Quadro T, dedicato alla gestione e dichiarazione dei redditi finanziari, comprese le plusvalenze da criptovalute. In continuità con le novità dello scorso anno, che hanno visto l’introduzione del quadro W nel modello 730 come gemello del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche, il nuovo modello 730 è ora pronto ad accogliere i dati relativi alle transazioni riportate nel quadro RT.

L’obiettivo è snellire il processo dichiarativo, evitando duplicazioni e riducendo la necessità di ricorrere a modelli aggiuntivi.

Ma cosa sono le criptovalute?

Sono forme di moneta digitale o virtuale che utilizzano la crittografia per garantire transazioni sicure, il controllo della creazione di nuove unità e la verifica del trasferimento di fondi. A differenza delle valute tradizionali, come l’euro o il dollaro, le criptovalute non sono emesse da una banca centrale o da un governo, ma si basano su una rete decentralizzata di computer.
Le criptovalute nel Modello 730 devono essere dichiarate se si è realizzato un guadagno (plusvalenza) attraverso la compravendita di questi strumenti.

Con il Quadro T del Modello 730/2025, i contribuenti senza partita IVA potranno finalmente dichiarare i loro redditi da criptovalute in modo più semplice e diretto. Fino al 2024, infatti, la dichiarazione delle criptovalute richiedeva l’utilizzo del Quadro RT del modello Redditi PF per riportare le plusvalenze.

Il nuovo Quadro T, invece, rappresenta una semplificazione importante: accoglierà tutti i redditi finanziari di natura diversa, comprese le plusvalenze generate dalla cessione delle criptovalute, e permetterà il calcolo dell’imposta sostitutiva del 26% direttamente nel 730.

Il Quadro T è suddiviso in diverse sezioni, progettate per raccogliere tutte le informazioni utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Nello specifico:

  • Sezione I, II, III, IV e V: queste sezioni permettono di inserire i redditi derivanti da partecipazioni, obbligazioni e strumenti finanziari, nonché le plusvalenze da criptovalute di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis e c-quinquies del TUIR.
  • Codice tributo 1100: per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze generate dalla cessione di criptovalute.

Eimportante notare che i debiti derivanti dai nuovi quadri T e W – come IVAFE, imposte sulle cripto-attività e plusvalenze – non sono stati inclusi tra quelli in autoliquidazione. Pertanto, il pagamento di queste imposte dovrà avvenire tramite il Modello F24.