L’inps, con il messaggio n°10575 del 22 giugno 2012, ha reso noto che, anche per l’anno 2012, i pensionati Inps che posseggono i requisiti necessari per la percezione della somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”) riceveranno, unitamente alla rata di pensione di luglio le somme spettanti.
In materia, si rammenta che la legge n°127 del 2007 ha previsto che i possibili beneficiari di questa somma aggiuntiva siano i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti e ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto nel corso dell’anno i 64 anni di età e che non abbiano redditi personali (non si valuta il reddito dell’eventuale coniuge) superiori a una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. Per l’anno 2012, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 480,53 €, la soglia di reddito da non superare è pari di 9.370,34 € ( €.480,53 x 13x 1,5) pari ad un reddito mensile di 720,80 euro.
La sopra menzionata legge prevede, inoltre, un importo differenziato del beneficio in base agli anni di contributi versati per ottenere la pensione.
Per il 2012 gli importi in pagamento non hanno subito alcuna variazione rispetto agli anni precedenti:
L’importo aggiuntivo sarà di
- 336 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano un’anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli pensionati ex autonomi che hanno versato contributi fino a 18 anni;
- 420 € se si sono versati contributi come dipendente da 15 a 25 anni e come lavoratore autonomo da 18 a 28;
- 504 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni e per gli ex autonomi con più di 28 anni di contributi.
Se la pensione a cui attribuire l’aumento è una pensione di reversibilità, per stabilire a quale fascia di aumenti si abbia diritto, il numero dei contributi accreditati in favore del coniuge defunto va abbattuto del 40 per cento.