Con il sottostante messaggio n.6762 del 19.4.2012 ,l’Inps fornisce chiarimenti e rispoinde ai quesiti sull’argomento del titolo.
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INPS – Messaggio 19 aprile 2012, n. 6762
Indennità c.d.”una tantum” Co.co.pro.- liquidazione anno 2012 – risposte a quesiti.
1. Premessa
L’articolo 6, comma 1, lettera c), decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come già noto (cfr msg 4592 del 14.03.2012), ha
disposto – anche per l’anno 2012 e “nel limite di spesa per il 2012 pari ad euro 13 milioni” – la
prosecuzione dell’intervento a sostegno del reddito a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi a progetto, istituito dall’articolo 19, comma 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, sostituito
dall’art.2, comma 130 della legge n. 191/2009.
Poiché la norma non ha innovato in materia di requisiti, si riconfermano, anche per l’anno 2012,
tutte le condizioni che devono essere soddisfatte all’atto di presentazione della domanda e, in
particolare:
– monocommittenza, con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro;
– dato reddituale riferito all’anno precedente;
– accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità
nell’anno precedente;
– assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi (condizione che deve, comunque, persistere al
momento della presentazione della domanda di prestazione).
La domanda di prestazione deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui risultano
essersi verificati i presupposti brevemente illustrati. Restano ferme le disposizioni impartite con le
circolari 26 maggio 2009, n. 74 e 9 marzo 2010, n. 36, riferite alle indennità 2009 e 2010; e i
messaggi 7 febbraio 2011, n. 3040 e 22 febbraio 2011, n. 4357, per la prestazione il cui evento “fine
lavoro” si sia verificato nell’anno 2011.
Il modello di domanda, anche per il 2012 è quello già in uso (COD.SR92) per gli anni precedenti; la
mancanza di un espresso termine di decadenza, potrebbe comportare che – sebbene entro i limiti sia
richiesta la prestazione in parola anche per casi in cui l’evento di “fine lavoro” si sia verificato
nell’anno 2009; in tali casi, atteso che i requisiti previsti dalle norme di legge di riferimento sono
parzialmente diversi, il modello da utilizzare è quello indicato con ” COD.SR82″.
2. Risposte a quesiti
Sono pervenuti a questa Direzione centrale numerosi quesiti relativi alla prestazione una tantum in
argomento in favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art.61, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti anche ai fini dell’istruttoria dei relativi ricorsi
amministrativi:
1) Rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum
Il legislatore limita la prestazione in parola ai “collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’art.61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni”.
I beneficiari sono dunque solo i soggetti che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a
progetto come regolamentato dalla citata disposizione (c.d. co.co.pro.).
Sono pertanto esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui
rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1
(ad esempio, i c.d. mini co.co.co., i lavoratori autonomi occasionali, etc).
Per quanto riguarda le collaborazioni con le PP.AA., si precisa che sono esclusi dalla predetta
prestazione tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di
collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca
con borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003. Cfr. circolare Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 15 luglio 2004, n. 4
laboratore).
Occorrerà pertanto verificare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro: non è possibile, ad
esempio, qualificare un dottorato di ricerca come rapporto di lavoro a progetto.
2) Iscrizione esclusiva alla gestione separata
La prestazione una tantum è prevista solo per i soggetti non assicurati presso altre casse
previdenziali (con esclusione dunque dei soggetti che siano già titolari di pensione ovvero provvisti
di altra forma pensionistica obbligatoria).
A tal proposito è utile rammentare che ai co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla gestione separata si
applica:
– per l’anno 2012, l’aliquota del 27,72 %;
– per gli anni 2010 e 2011, l’aliquota del 26,72 %;
– per l’anno 2009, l’aliquota del 25,72 %.
Dette aliquote sono comprensive della percentuale dello 0,72 per finanziare l’indennità di maternità,
l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
Ai co.co.pro. che risultino iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o che siano
pensionati si applica invece l’aliquota del 17% e ad essi è preclusa la prestazione in parola.
3) Monocommittenza.
La monocommittenza implica l’avere lavorato per un unico datore di lavoro.
Come indicato nella circolare 9 marzo 2010, n. 36, tale caratteristica deve essere riferita al periodo
di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato
l’evento “fine lavoro”. Più precisamente occorre verificare se nel predetto periodo di riferimento il
richiedente abbia fornito la propria collaborazione in favore di più committenti; in tale caso, è
esclusa la monocommittenza e, dunque, la prestazione.
In altri termini sono in regime di monocommittenza tutti i co.co.pro. che per il periodo di lavoro
considerato ai fini della prestazione a sostegno del reddito in oggetto, non abbiano svolto
contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un
datore di lavoro o altro committente.
E’ quindi possibile che nello stesso anno solare il beneficiario della prestazione abbia operato con
diversi committenti purché i relativi periodi di co.co.pro. non si sovrappongano.
Così, ad esempio, il requisito della monocommittenza può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il
collaboratore a progetto abbia operato in favore di un committente nel periodo 1° gennaio – 30
giugno, e a favore di un altro committente nel periodo 1° luglio – 31 dicembre; viceversa il predetto
requisito non può ritenersi sussistente nel caso in cui nel medesimo periodo di riferimento (1°
luglio-31 dicembre) risultino stipulati più contratti di collaborazione in favore di diversi
committenti.
4) Reddito lordo nell’anno precedente non inferiore a 5.000 € e non superiore a 20.000 € per
gli anni 2010 , 2011 e 2012; per l’anno 2009, il reddito massimo non dovrà essere superiore al
minimale previsto annualmente per l’accredito contributivo (ex art. 1 co.3 della L. 233/1990)
Il requisito reddituale richiesto dalla legge va accertato con riferimento ai redditi percepiti nell’anno
precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui si è verificato l’evento “fine lavoro”.
Pertanto:
– per le domande il cui anno di riferimento è il 2012, occorre accertare i redditi 2011;
– per le domande il cui anno di riferimento è il 2011, occorre accertare i redditi 2010;
– per le domande il cui anno di riferimento è il 2010, occorre accertare i redditi 2009;
– per le domande il cui anno di riferimento è il 2009, occorre accertare i redditi 2008. In tale anno il
limite massimo reddituale previsto per l’accredito contributivo è di 13.819 € (cfr. circolare n.
74/2009, cd. minimale di reddito);
Circa il reddito da considerare, si ritiene che lo stesso vada identificato con il reddito soggetto a
contribuzione e, quindi, con il reddito lordo complessivo di cui alla parte C, sezione 2 punto 12 cud
5) Accredito di mensilità nell’anno di riferimento
Per gli anni di riferimento 2010, 2011 e 2012 (si ribadisce che non si tratta degli anni in cui è stata
presentata la domanda), l’accredito di mensilità non può essere inferiore ad uno.
Per l’anno di riferimento 2009, l’accredito di mensilità non può essere inferiore a tre (cfr art. 19,
comma 2, lettera c del D.L. 185/2008, nel testo vigente fino alla modifica prevista dalla legge n.
191/2009, art. 2, comma 130).
6) Accredito nella gestione separata di almeno tre mensilità nell’anno precedente l’anno di
riferimento
Nell’anno precedente il periodo in cui si è verificato l’evento “fine lavoro”, devono essere presenti
almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata.
Esclusivamente per i rapporti di lavoro co.co.pro. il cui evento di fine lavoro si è verificato
nell’anno 2009, unitamente al predetto requisito minimo di accredito contributivo nell’anno
precedente (tre mesi), dovrà accertarsi anche che nello stesso precedente anno risultino privi di
copertura contributiva, presso la Gestione separata, almeno due mesi.
Sul punto si chiarisce che, analogamente a quanto previsto per l’indennità di disoccupazione e in
mancanza di una espressa norma di legge in senso contrario, sono da considerare utili ai fini della
prestazione in oggetto anche i periodi di contribuzione figurativa.
7) Assenza di contratto di lavoro prima dell’inoltro della domanda
L’assenza di contratto da almeno due mesi è da intendersi come mancanza di lavoro al momento
della domanda.
Al riguardo, l’interessato dichiara nella stessa domanda di avere i requisiti previsti nella norma di
legge.
Al fine della verifica del predetto requisito si dovrà fare un riscontro verificando nell’ultimo emens,
prodotto dal committente, la data di fine attività.
Tale elemento potrebbe non essere sufficiente ad escludere l’assenza di lavoro in quanto in presenza
di un pagamento differito del compenso, il committente effettuerà l’e-mens esclusivamente al momento del pagamento. Pertanto, con riferimento al periodo di lavoro,occorrerà consultare anche
le dichiarazioni contenute in Unilav.
Tale requisito è previsto solo per gli anni di riferimento relativi al 2010, 2011 e 2012.