Le regole generali per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle previste dalla Riforma Fornero, articolo 24 Dl 201/2011, armonizzata con l’adeguamento alle speranze di vita. Vediamoli in tabella.
Pensione vecchiaia
Categoria lavoratori | Requisii pensione 2016 | 2017 | 2018 | dal 2019 |
Lavoratrici dipendenti del privato | 65 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita |
Lavoratori dipendenti del privato | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mes + nuovo adeguamento speranze di vita |
Lavoratrici autonome | 66 anni e 1 mese | 66 anni e 1 mese | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mes + nuovo adeguamento speranze di vita |
Lavoratori autonomi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita |
Attenzione: per chi ha il primo accredito contributivo dopo il primo gennaio gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita si applica al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, della Riforma Fornero, quindi in pratica l’età pensionabile, dal primo gennaio 2016, è pari a 70 anni e 7 mesi.
Pensione anticipata
Anche qui, la norma di riferimento è la Riforma delle pensioni Fornero di fine 2011. La differenza principale con la pensione di vecchiaia è che vale il requisito contributivo. Vediamo come cambia dal 2016:
Anno | Uomini | Donne |
dal 2016 al 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento | 41 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento |
Se il primo accredito contributivo è successivo al primo gennaio 1996, si applica il requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della Riforma Fornero, per cui l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il rispetto delle soglie minime è pari, dal primo gennaio 2016, a 63 anni e 7 mesi.
Pensione di anzianità
Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge 243/2004. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono 35 anni di contributi a cui si aggiunge un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, e un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di calcolo della quota non cambiano. Ecco alcuni esempi:
- verifica dell’età effettuata il 31 ottobre 2016 per un lavoratore dipendente nato il 20 marzo 1955: 61 anni e 225 giorni, quindi 61,616 anni. Anzianità contributiva (sempre al 31 ottobre 2016) pari a 1877 settimane, quindi 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva al 31 ottobre 2016 è pari a 97,712. Quindi, è superata quota 97,6 e sono rispettati i requisiti minimi di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione;
- verifica dell’età al primo dicembre 2016 per un lavoratore autonomo nato il 20 marzo 1955: l’età è di 61 anni e 256 giorni, pari a 61,701 anni. L’anzianità contributiva è di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, quindi di 35 anni e 324 giorni pari a 35,900. La somma delle due cifre relative a età anagrafica e anzianità contributiva è 97,601. E’ quindi raggiunto il diritto alla pensione essendo superata quota 97,6, con il possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
Restano fermi i diversi calcoli (previsti nella circolare INPS) relativi a personale delle Forze Armate, forze di polizia e vigili del fuoco, Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso, ai vigili del fuoco.
Fonte: circolare INPS 63/2015