Il Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio 16 settembre 2021, ha deciso all’unanimità l’estensione dell’obbligo di Green pass per tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati, compreso lavoro domestico e volontariato . Chi non si adegua sarà sospeso senza stipendio dal 5° giorno. L’obbligo scatta il 15 ottobre e vale fino al 31 dicembre data di fine stato di emergenza (a meno di nuove proroghe).
Inoltre, la validità del green pass dopo la guarigione da malattia COVID per i soggetti vaccinati è prolungato a 12 mesi.
L’obbligo di Green pass si applicherà :
- al personale delle amministrazioni pubbliche;
- delle Autorità amministrative indipendenti, compresa la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia;
- degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale;
- agli uffici giudiziari;
Sono compresi anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e a incaricare con atto formale eventuali delegati. Ove possibile i controlli vanno effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione.
Per l’inadempienza nei controlli può essere comminata la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, mentre per l’accesso al luogo di lavoro la sanzione va da 600 a 1500 euro.
Il personale che risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso:
- senza retribuzione o altro emolumento
- fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021,
- senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Green pass in ambito lavorativo privato
E’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso a tutte le attività lavorative private , di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 .
Sono comprese anche le attività lavorative o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
Come nella PA, i datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati.
I lavoratori privi della certificazione sono sospesi dalla prestazione lavorativa, per tutelare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso di lavoratori in violazione degli obblighi è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro e restano ferme conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Durata delle certificazioni verdi COVID
La certificazione verde per avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo è valida già dal momento della somministrazione e la validità è prolungata a dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione dalla malattia.