Niente più certificati o atti di notorietà da presentare, da parte dei cittadini, alle pubbliche amministrazioni.
È quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2012, che vieta ai pubblici uffici la richiesta di documentazione ai propri utenti per rendere i procedimenti amministrativi più veloci e trasparenti.
La pubblica amministrazione può accettare solo le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, a cui bisogna aggiungere la fotocopia non autenticata del documento di identità della persona interessata, in caso di inoltro tramite patronato.
Il principio generale è ormai quello dell’acquisizione d’ufficio in modalità telematica, da parte di ogni pubblico ufficio, dei dati necessari per la prestazione o il servizio richiesto dagli utenti, sia di quelli già in possesso dell’ufficio sia di quelli detenuti dalle altre pubbliche amministrazioni.
Per alcuni dati, tuttavia, non è ammessa autocertificazione. Non possono essere sostituiti con altri documenti, i seguenti certificati:
- medici, sanitari, veterinari
- di origine
- di conformità Cee
- di marchi e brevetti
- il Durc (documento unico di regolarità contributiva)
- di agibilità (per le imprese dello spettacolo)
- di esposizione all’amianto
In questo elenco sono inclusi anche i documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici e quelli riguardanti l’invalidità civile o ordinaria.