L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei Comuni”, è un contributo mensile concesso per 5 mesi alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, pagato dall’INPS (art. 66 legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).
Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L’importo è uguale in tutti i Comuni. Viene adeguato all’inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo.
La presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2025 ha comunicato i valori rivalutati per il 2025 all’indice ISTAT 2024 pari allo 0,8%.
Per il 2025 l’importo è pari a 407,40 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a 20.382,90 euro.
Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali dell’Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM 21 dicembre 2000).
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne.
Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante; - in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternità (ad es. se hanno meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:
- parto,
- adozione o affidamento preadottivo,
sia a cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno)
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza , si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:
- la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente ;
- autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità:
- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
- diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001
Come anticipato per il 2025 l’importo sale lievemente:
- è pari a 407,40 euro e
- la soglia di ISEE familiare per accedere è pari a 20.382,90 euro.
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).