L’Agenzia fa il punto sulle modalità di pagamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non avvalersi della proroga al 30 settembre 2019.
Sono sostanzialmente due gli schemi messi in evidenza dalle Entrate, contenenti le scadenze delle rate e gli interessi dovuti da coloro che hanno optato per la proroga, uno riguarda i titolari di partita Iva, l’altro i non titolari di partita Iva. Con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019 l’Agenzia fornisce chiarimenti sui termini dei versamenti delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, Irap e Iva) a seguito della proroga introdotta dal decreto crescita (articolo 12-quinquies, Dl n. 34/2019).
L’Agenzia aveva già chiarito che la
proroga al 30 settembre 2019 si riferisce ai tutti i contribuenti che,
contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo,
tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno
gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto
ministeriale di approvazione) e che, quindi, riguarda anche i
contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2018, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e
quelli che determinano il reddito con altre tipologie di criteri
forfetari (risoluzione n. 64/2019).
Di seguito il calendario con le date da ricordare.
Versamenti a rate per i soggetti che hanno optato per la proroga sino a fine settembre
Titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Non titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
3 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Versamento in un’unica soluzione per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari di partita Iva:
- entro il 30 settembre 2019
- entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
L’Agenzia, infine, evidenzia che resta ferma la facoltà dei contribuenti di non avvalersi della proroga e quindi di eseguire i versamenti delle somme dovute entro il 30 settembre in base agli ordinari piani di rateazione.