L’individuazione del presupposto territoriale delle attività di formazione e aggiornamento professionale è strettamente connessa alla verifica circa lo status di soggetto passivo del committente. I servizi resi nei rapporti B2B, infatti, sono rilevanti in Italia in base al criterio di carattere generale di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972.
Il chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E del 7 maggio, si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla legge Iva (Dpr n. 633/1972) dal decreto legislativo n. 18/2010.
Prima che il quadro normativo mutasse, i servizi di formazione e aggiornamento professionale erano assimilati, ai fini della territorialità, a quelli di consulenza e assistenza tecnica o legale. Pertanto, seguendone la disciplina (articolo 7, quarto comma, lettera d), erano tassati nel luogo in cui era stabilito il committente.
L’assimilazione tra le due tipologie di servizi è venuta meno dopo l’intervento del Dlgs n. 18/2010, generando il dubbio su quale inquadramento attribuire alle prestazioni di formazione: servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?
In “soccorso” è intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, che ha classificato i servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell’ambito delle prestazioni didattiche. Ne discende, ai fini della territorialità, il collegamento con l’articolo 7-quinquies, in base al quale, a decorrere dall’1 gennaio 2011, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni) e quelle effettuate da coloro che organizzano tali attività, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano realizzate in Italia se qui materialmente svolte.
Pertanto, per individuare il luogo di tassazione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, si deve distinguere tra i servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva (“B2C”) e quelli resi nei confronti di committenti soggetti passivi (“B2B”). I primi si considerano effettuati nel territorio italiano se qui eseguiti (articolo 7-quinquies), i secondi sono territorialmente rilevanti nello Stato in base al criterio generale dettato dall’articolo 7-ter.