La regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011, prevista dal Dlgs 109/2012, procede speditamente verso il traguardo finale.
Per consentire il pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro da parte dei datori di lavoro che sanano le posizioni irregolari dei loro dipendenti, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E del 31 agosto, istituisce due diversi codici tributo da utilizzare, a seconda del tipo di impiego (domestico o subordinato) del lavoratore, a partire dal prossimo 7 settembre.
Il decreto legislativo 109/2012, in vigore dal 9 agosto scorso, introduce una procedura specifica per la regolarizzazione di cittadini extraUe privi del permesso di soggiorno e occupati irregolarmente da almeno 3 mesi, in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva 2009/52/Ce che fissa norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
In particolare, l’articolo 5 del decreto prevede, per i datori di lavoro italiani (o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o anche stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno), la possibilità di sanare le posizioni irregolari dei loro dipendenti attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione che dovrà essere effettuata presso lo Sportello unico per l’immigrazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
Condicio sine qua non per l’ottenimento della sanatoria da parte dei lavoratori extracomunitari è la presenza ininterrotta sul suolo nazionale almeno dal 31 dicembre 2011 (attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici) e l’essere occupati da perlomeno tre mesi antecedenti al 9 agosto scorso.
Al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, il comma 5 del medesimo articolo 5, prevede che il datore di lavoro provveda al pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore impiegato.
Per consentire il versamento del previsto contributo, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “REDO” destinato alla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari
- “RESU” da utilizzare per la regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari
I codici tributo saranno operativi da venerdì 7 settembre.
Al momento della compilazione del modello di pagamento andranno riportati, nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il versamento.
Nella sezione “Erario ed altro” in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
- nel campo “tipo” va indicata la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi” deve essere riportato il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (nel caso in cui il numero sia composto di più di 17 caratteri andranno riportati solo i primi 17)
- nel campo “codice” occorre introdurre il codice tributo
- nel campo “anno di riferimento” va inserito “2012”, anno per il quale si effettua il versamento
I contribuenti interessati potranno trovare il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” oltre che sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche sui siti del ministero dell’Interno, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministero per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’Inps.