L’indennità di temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa specifica.
La prestazione decorre dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino al 90° giorno l’indennità erogata è pari al 60% della retribuzione effettivamente goduta dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento, compresi i festivi. Dal 91° giorno, e fino alla guarigione, la misura è elevata al 75% della retribuzione media giornaliera.
Al lavoratore comunque spetta, per i giorni precedenti il 4°, la retribuzione a carico del datore di lavoro nella misura del 100% per il 1° giorno e del 60% per i successivi 3. Tali giorni sono denominati periodi di carenza o franchigia.
L’indennità di temporanea assoluta ha carattere retributivo e perciò costituisce reddito assoggettato all’Irpef.
L’Inail eroga la prestazione nel momento in cui riconosce l’evento come professionale, nel caso cioè in cui sono provati gli elementi fondamentali dell’infortunio (causa violenta e occasione di lavoro) o della malattia professionale (nesso causale tra lavoro e patologia) e se la lesione subita dal lavoratore ha effettivamente determinato l’impossibilità totale a svolgere il lavoro.
Viene erogata entro 20 giorni dalla data dell’infortunio, tramite acconti.
In caso di ricadute, viene corrisposta l’indennità dal 1° giorno di completa astensione lavorativa e non si applica la carenza. Ai fini del calcolo della percentuale di liquidazione, i periodi di ricaduta (riacutizzazione della sintomatologia conseguente alla lesione infortunistica) si sommano a quelli di indennità di temporanea assoluta precedentemente effettuati.
In caso di recidiva, cioè un nuovo infortunio che determina una ricomparsa dello stato doloroso già manifestatosi nel corso di un precedente infortunio, l’indennità viene calcolata dal 4° giorno.
Riduzione o perdita dell’indennità
L’indennità temporanea assoluta viene ridotta, nella misura di 1/3, al lavoratore ricoverato e senza familiari a carico. La mancata o tardiva denuncia al datore di lavoro comporta invece la perdita dell’indennità medesima.
Il lavoratore infortunato non ha l’obbligo di osservare le fasce orarie previste in caso di malattia per le visite di controllo domiciliare, salvo diversa disciplina contrattuale
ITALFISCO
- può intervenire nell’interesse dell’assistito chiedendo il pagamento della temporanea anche prima del 20° giorno.
- potrà richiedere all’ Inail il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l’attività lavorativa
- può ove riscontri inesattezze o errori nel calcolo,avanzare ricorso amministrativo.