Il TUIR prevede una detrazione fisca le Irpef a favore del coniuge che percepisce l’assegno periodico di mantenimento. Tale agevolazione è pari a quella concessa per i redditi da pensione e non è cumulabile con il reddito di lavoro dipendente. Vediamo tutti gli aspetti.
Il contribuente persona fisica che percepisce un reddito nell’
anno solare è tenuto al pagamento dell’ imposta sul reddito Irpef. Il Fisco italiano nel calcolo dell’imposta dovuta prevede delle agevolazioni fiscali strettamente collegate alla situazione reddituale del contribuente e, soprattutto, alla situazione familiare. Sono previsti infatti degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni fiscali d’imposta. Si tratta di una serie di agevolazioni che consentono la riduzione dell’imposta effettivamente da pagare.
Tra le situazioni familiari e reddituali più difficili, e meritevoli di maggior tutela fiscale, c’è il caso del nucleo familiare “diviso” da una separazione o da un divorzio. I redditi dei coniugi in questo caso sono destinatari di due tipologie di agevolazioni fiscali.
Deduzione fiscale per il coniuge che eroga l’assegno periodico di mantenimento. Al coniuge separato o divorziato che, per effetto delle disposizioni del giudice, eroga l’assegno periodico di mantenimento è concessa la possibilità di dedurre dal proprio reddito gli assegni stessi destinati all’ex-coniuge. Quindi gli assegni periodici rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito per il coniuge che li versa all’altro. Per maggiori informazioni su questa deduzione vediamo l’approfondimento sugli assegni al coniuge deducibili.
Detrazione fiscale per il
coniuge percettore. Il coniuge che invece è destinatario dell’assegno periodico di mantenimento da parte dell’ex-coniuge gode di una detrazione fiscale d’imposta. A differenza dell’altro coniuge che può sottrarre gli assegni erogati dal proprio reddito, il coniuge che invece incassa gli assegni può usufruire di una detrazione fiscale basata sul proprio reddito complessivo. Tale detrazione riduce l’imposta lorda e consente una riduzione dell’imposta Irpef effettivamente da pagare. Approfondiamo questa possibilità di detrazione.
La misura della detrazione
La legge Finanziaria del 2008 ha elevato l’importo delle detrazioni previste dall’art. 13 comma 5-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi per le ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio e per effetto di una sentenza dell’autorità giudiziaria. La legge prevede che tale detrazione compete in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni, la detrazione fiscale per i redditi da pensione. Vediamo nel dettaglio.
Se il reddito complessivo del coniuge percettore dell’assegno periodico non è superiore a € 7.500, la detrazione fiscale spettante è pari a 1.725 euro. A differenza del reddito derivante da pensione la misura della detrazione non è rapportata ai mesi in cui il coniuge incassa gli assegni nell’anno oggetto del calcolo d’imposta.
Se il reddito complessivo del coniuge che percepisce l’assegno periodico di mantenimento (si ricorda, con esclusione dell’assegno di mantenimento per i figli), invece, è una cifra tra € 7.500 ed € 15.000, la misura della detrazione è di € 1.255, aumentata di una ulteriore cifra che va da zero fino ad un massimo di € 470. Tale cifra ulteriore, nello specifico, si calcola moltiplicando € 470 per il rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione € 15.000 meno il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 7.500 (es. se il reddito è € 12.000, avremo la detrazione di € 1.255, aumentata della cifra di € 188,00 risultato della moltiplicazione di € 470 per 0,4 che è il risultato del rapporto €15.000-€12.000 / € 7.500. Detrazione totale € 1.443)
Se il reddito complessivo del coniuge percettore dell’assegno è superiore a € 15.000 ma non è € 55.000, la misura della detrazione di € 1.255 è proporzionalmente ridotta in base al rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione tra € 55.000 e il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 40.000 (es. se il reddito è € 30.000, avremo la detrazione di € 784,87 ottenuta moltiplicando € 1.255 per 0,625 risultato del rapporto € 55.000-€30.000 / € 40.000. Detrazione totale € 784,87).
Non è cumulabile con la detrazione per lavoro dipendente. La disposizione prevista dalla legge a favore dei coniugi separati o divorziati percettori dell’assegno periodico è finalizzata a dare un ulteriore sostegno economico e presuppone che il coniuge percettore non percepisca redditi di lavoro dipendente. La detrazione a favore dei percettori degli assegni periodici di mantenimento non è cumulabile con le altre detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR. E si tratta proprio delle detrazioni per il lavoro dipendente.
La scelta della detrazione. Quindi il coniuge percettore di assegno di mantenimento che abbia un proprio lavoro e quindi un proprio reddito derivante dal lavoro dipendente deve valutare la convenienza a richiedere le detrazioni per tale categoria di redditi. Insomma scegliere se optare per la detrazione fiscale per lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR o per la detrazione d’imposta per i percettori di assegni periodici di cui al comma 5-bis dello stesso articolo (che poi per la determinazione della cifra di detrazione spettante fa riferimento all’applicazione del comma 3 dell’art. 13 del TUIR a favore dei redditi dei pensionati che hanno meno di 75 anni). La scelta va poi comunicata al proprio datore di lavoro se si vuole ottenere il conguaglio fiscale di fine anno senza la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detrazione sugli assegni spettante in misura piena. E’ bene precisare che la detrazione prevista dal comma 5-bis dell’art. 13 del TUIR a favore dei coniugi percettori di assegni periodici di mantenimento spetta sempre in misura piena. Cioè non è da rapportare al periodo di percezione dell’assegno nell’anno, quindi il calcolo della detrazione fiscale per i percettori di assegni si differenzia per questo dal calcolo per i pensionati con meno di 75 anni.