I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima.
I supplementi di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè siano perfezionati i requisiti richiesti (D.P.R.488/68, art. 19).
Essi sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata, della pensione sulla quale devono essere liquidati e, infine, della loro decorrenza.
I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi (D.P.R.488/68, art. 19, 2° comma).
Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In quest’ultimo caso il supplemento può riguardare contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26).
Nel caso di pensione di reversibilità il supplemento, per quei contributi collocati nel tempo tra la decorrenza della pensione diretta o dell’ultimo supplemento e la decorrenza della pensione di reversibilità, decorre dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo della loro collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi.
L’importo risultante dal calcolo del supplemento viene sommato all’importo della pensione anche ai fini della 13^ mensilità, infatti i supplementi non danno luogo all’emissione di distinti certificati di pensione.
I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.
Supplementi su pensioni delle gestioni dei Lavoratori Autonomi
I contributi versati dopo il pensionamento sia nelle Gestioni stesse sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria danno diritto a liquidare un supplemento di pensione a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (L.155/1981 art. 7, 4° comma).
Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (L.155/1981 art. 7, 5° comma).
Supplementi su pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
Ai titolari di pensione AGO che abbiano contributi versati nelle Gestioni dei lavoratori autonomi prima e dopo la decorrenza, può essere concesso il supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (L.155/1981 art. 7, 4° comma– circ. 60067 AGO del 4.6.1981).
Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta la condizione del compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia (L.155/1981 art. 7, 5° comma– circ. 60067 AGO del 4.6.1981).
Qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a carico dell’AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni autonome e, quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO del 4.6.1981).