Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ).
Tra le proroghe vi è quella per il bonus casa under 36, non contemplata dalla scorsa Legge di Bilancio 2024.
Vediamo, le condizioni imposte dal Milleproroghe per beneficiare del bonus casa in oggetto.
Prima casa under 36: confermata per i preliminari firmati entro il 31.12
Ricordiamo intanto che le agevolazioni prima casa per gli under 36 ( per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023) prevedono che:
- per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale,
- per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore,
- per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva né l’imposta di bollo.
Con uno specifico emendamento al Milleproroghe ora convertito in legge n 18/2024 si vuole prevedere che, per “dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione” da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro, le agevolazioni su indicate si applicano anche nei casi in cui, entro il termine del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione.
Attenzione però al fatto che, la stipula del definitivo deve essere formalizzata entro il 31 dicembre del 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.
Si prevede inoltre una salvaguardia per chi abbia già stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe disponendo che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, “secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate”.
Tali soggetti avranno diritto a un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso da usare nell’anno 2025:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- in compensazione in F24 (mentre in nessun caso il credito può essere rimborsato).