Modello 730 “situazioni particolari” è la nuova dichiarazione dei redditi nata con il decreto “del fare”, il decreto legge n. 69/2013, in favore dei disoccupati, quindi di coloro che non hanno più un datore di lavoro, un sostituto di imposta che presenti la dichiarazione dei redditi. Con il nuovo 730 “situazioni particolari” si possono chiedere così i rimborsi fiscali.
Modello 730 “situazioni particolari”
A fornire delucidazioni in merito al nuovo modello 730 situazioni particolari, è l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 21 agosto 2013 e il provvedimento del 22 agosto 2013. Il modello 730 “situazioni particolari” altro non è che il normale modello di dichiarazione dei redditi presentato lo scorso giugno dai contribuenti, con la differenza che nella casella denominata “Situazioni particolari” posta nel frontespizio, deve essere indicato il codice “1”. Inoltre, a differenza del consueto modello 730 2013, in quello denominato “situazioni particolari”, in luogo del codice fiscale, nella parte dedicata ai dati del sostituto d’imposta, va inserita la seguente sequenza numerica: “20137302013”.
Scadenza presentazione 730 “situazioni particolari”
Nella suddetta circolare del 21 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate individua anche le scadenze afferenti il nuovo modello 730 “situazioni particolari”. In sostanza, il nuovo modello previsto per quei soggetti senza un sostituto di imposta, deve essere presentato rispettando le seguenti date:
– dal 2 al 30 settembre: presentazione ad un CAF o a un professionista iscritto nell’albo dei dottori
– entro l’11 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza consegna la dichiarazione elaborata al contribuente;
– entro il 25 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Soggetti Interessati
Nel suo documento di prassi, le Entrate precisano che i soggetti interessati dalla presentazione del modello 730 “situazioni particolari” sono i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio, come tutti quei soggetti che, vista l’attuale situazione di crisi economica, si ritrovano senza lavoro e presentano, per il 2012, un complessivo credito d’imposta,. Presentando il mode 730 “situazioni particolari”, si ottengono così in tempi molto rapidi i legittimi rimborsi fiscali.
Rimborsi fiscali dal mod 730 “situazioni particolari”
La dichiarazione 730-Situazioni particolari deve avere un esito contabile finale a credito e potrà essere presentato solo se il risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero: “rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3”. Al fine di evitare l’erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero successivamente recuperati dall’amministrazione finanziaria con l’applicazione di sanzioni e interessi, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o intermediari abilitati) deve chiedere al contribuente che intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione, per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l’Imu, la Tares,ecc., mediante la delega di versamento F24. In caso affermativo, e qualora il credito sia esistente, l’importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro Imu, unitamente all’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento Imu.
Per ciò che riguarda l’erogazione dei rimborsi fiscali, i contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Nel modello, specifica l’Agenzia, vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice IBAN. Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:
– in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate;
– presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.